Cassazione: il DAP Aci Sport risponde della sicurezza del pubblico
Il 17 febbraio 2026 la Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione ha depositato una sentenza importantissima, destinata a cambiare la giurisprudenza fino ad ora conosciuta in materia penale applicata a tutte le corse su strada: rally, cronoscalate, slalom, fino alla regolarità. Abbiamo analizzato la sentenza e cerchiamo di spiegare in modo semplice il pronunciamento degli Ermellini.
Altro che tuoni e fulmini. La sentenza numero 6508 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Penale, depositata il 17 febbraio 2026, rappresenta un importante pronunciamento in materia di responsabilità penale negli eventi sportivi motoristici, in particolare nei rally su strada (sono esclusi quelli in circuito). Conferma la condanna per cooperazione in omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose (art. 590 c.p.) nei confronti del “Delegato all’Allestimento del Percorso” (DAP) in relazione a un tragico incidente avvenuto durante il 32° Rally Città di Torino, che ha causato la morte di un minore e lesioni ai suoi genitori. Per quanto sia complesso, proviamo a fornire un’analisi strutturata della decisione, basata sui fatti ricostruiti, sui principi giuridici applicati, sul profilo di responsabilità dell’imputato, sul nesso causale e sulle implicazioni più ampie. Analisi che, ovviamente, si basa sul contenuto motivazionale reso noto attraverso la pubblicazione della sentenza e le relative note di commento.
Ricostruzione dei fatti della Corte
- La sentenza ricostruisce una sequenza causale precisa e concatenata di eventi che ha portato all’incidente. Durante una prova speciale del rally, un pilota ha affrontato una curva a destra a velocità ritenuta “inadeguata”, determinando una “brusca frenata” e la perdita di controllo del veicolo. L’auto, invece di seguire la traiettoria curva, ha proseguito dritta, impattando contro un muretto che ha deviato ulteriormente la sua direzione verso un’area prativa adiacente alla strada provinciale. Questa zona era a livello raso rispetto alla carreggiata, rendendola una “via di fuga” prevedibile per i veicoli fuori controllo.
- In quest’area, si trovava una famiglia di spettatori (genitori con minori), posizionatasi alle spalle delle bandelle di protezione. Tuttavia, tali bandelle sarebbero state collocate in modo errato dagli organizzatori, inducendo il pubblico non esperto a credere che l’accesso al prato fosse consentito e sicuro. L’impatto ha causato la morte del bambino e lesioni gravi ai genitori.
- La Corte sottolinea che la zona era stata espressamente interdetta al pubblico proprio perché identificata come area ad alto rischio: la prossimità alla curva, affrontata a velocità elevata, rendeva “probabile” la perdita di controllo e la deviazione dei veicoli. Gli organizzatori avevano previsto misure di sicurezza, inclusi avvisi di pericolo e delimitazioni, ma queste non erano state attuate correttamente sul campo.
- Il DAP, figura chiave nell’organizzazione dell’evento, era incaricato di effettuare sopralluoghi e verifiche pre-gara per garantire la sicurezza del tracciato. Alle ore 10:41, l’imputato aveva percorso la prova speciale e, secondo la Corte, avrebbe dovuto notare la presenza del pubblico in zona pericolosa, nonché l’anomalia nelle delimitazioni. La sua omissione ha contribuito direttamente all’evento lesivo.
- Questa ricostruzione fattuale non è contestata in Cassazione, che si concentra sul rigetto del ricorso dell’imputato, confermando le condanne di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Inquadramento dei reati contestati
La sentenza si inserisce nel quadro dei reati colposi contro la vita e l’incolumità personale, disciplinati dal Codice Penale italiano (Libro II, Titolo XII).
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose (art. 590 c.p.): Questi reati puniscono l’evento lesivo (morte o lesioni) causato da colpa, ovvero da negligenza, imprudenza o imperizia, o da violazione di norme specifiche. Nel caso di specie, la colpa è configurata come “colpa generica” (negligenza nell’omissione di verifiche doverose), ma anche come “colpa specifica” per violazione delle norme regolamentari sui rally (es. regolamenti ACI o federazioni sportive che impongono verifiche di sicurezza).
- Cooperazione colposa (art. 113 c.p.): La Cassazione conferma la qualificazione del reato come “cooperazione in delitto colposo”. Questo istituto, introdotto dalla giurisprudenza (cfr. Cass. pen., Sez. Unite, n. 38343/2014, “Espenhahn”), permette di addebitare responsabilità penale a più soggetti quando le loro condotte colpose, pur non coordinate intenzionalmente, concorrono causalmente all’evento. Qui, il DAP coopera con altri (pilota, organizzatori) in una catena causale: il pilota per imprudenza alla guida, gli organizzatori per errato allestimento, il DAP per omessa verifica. Non è necessaria una “concorrenza dolosa”, ma solo che ciascuna condotta colposa sia eziologicamente rilevante.
La decisione richiama implicitamente il principio di “posizione di garanzia” (art. 40, co. 2, c.p.), per cui chi ha un obbligo giuridico di impedire l’evento (il DAP, come garante della sicurezza del percorso) risponde penalmente se non adempie.
Profilo di Responsabilità del DAP
In pratica, il fulcro della sentenza è la definizione del ruolo e degli obblighi del DAP, figura prevista nei regolamenti dei rally (es. Regolamento Sportivo Nazionale ACI). Il DAP è deputato a:
- Sopralluoghi pre-gara per verificare le condizioni di sicurezza del tracciato.
- Individuazione e correzione di anomalie, come errati posizionamenti di barriere o bandelle.
- Garanzia che il pubblico non acceda a zone pericolose, specialmente “vie di fuga” prevedibili.
La Corte addebita all’imputato una colpa per omissione: non ha “rilevato e corretto l’erroneo posizionamento delle bandelle”, che inducevano il pubblico a posizionarsi in area interdetta.
Tale omissione è qualificata come “negligenza” perché:
- La zona era “oggettivamente pericolosa” (curva a destra a velocità sostenuta, rischio di fuoriuscita).
- L’allestimento non corrispondeva alle prescrizioni organizzative (interdizione del prato, avvisi di pericolo).
- Il DAP, durante il controllo alle 10:41, era “pienamente in grado di avvedersi” della presenza del pubblico e dell’anomalia.
La sentenza rilancia la “prevedibilità” del rischio: in eventi come i rally, dove i veicoli raggiungono velocità elevate su strade pubbliche, il garante deve anticipare scenari di deviazione (es. per frenate brusche o perdite di controllo). Questo richiama la giurisprudenza consolidata su responsabilità in ambiti sportivi ad alto rischio (cfr. Cass. pen. n. 12433/2019 su incidenti sciistici o n. 238/2020 su gare automobilistiche), dove la colpa deriva dall’omessa adozione di misure preventive.
Secondo la Corte Suprema di Cassazione non è sufficiente un controllo formale: il DAP deve verificare l’effettiva efficacia delle delimitazioni nel prevenire accessi indebiti, considerando il “pubblico non esperto” (famiglie con bambini), che potrebbe interpretare male le barriere.
La questione del nesso causale
La Cassazione dedica ampia motivazione al nesso eziologico tra l’omissione del DAP e l’evento lesivo, applicando la teoria della “condicio sine qua non” (causalità materiale) integrata con la causalità giuridica.
- Art. 40 c.p. (omissione): “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Qui, l’omissione del DAP (non verificare e correggere) è equiparata a una condotta attiva causativa. Se il DAP avesse agito, l’accesso al prato sarebbe stato impedito, evitando l’impatto.
- Art. 41 c.p. (concorso di cause): L’evento è riconducibile all’omissione nonostante cause concorrenti (condotta del pilota, errato allestimento). La Corte esclude interruzioni del nesso: le bandelle errate e la presenza del pubblico erano già “cristallizzate” al momento del controllo, e l’omissione del DAP è “antecedente eziologicamente rilevante”. Utilizza il criterio del “giudizio controfattuale”: in assenza dell’omissione (ossia, con verifica diligente), l’evento non si sarebbe verificato, poiché le cautele (chiusura accesso, avvisi) avrebbero dissuaso la famiglia.
Questa impostazione allinea la sentenza alla giurisprudenza recente (cfr. Cass. pen., Sez. IV, n. 4675/2023), che in casi di infortuni sportivi richiede prova rigorosa del nesso, escludendo responsabilità “oggettive” ma confermando quelle basate su omissioni prevedibili.
Le motivazione della Cassazione
Arrivando alle conclusioni della vicenda, la Cassazione rigetta il ricorso del DAP, ritenendolo infondato. Le censure mosse (mancata prova del nesso, assenza di colpa specifica, imprevedibilità dell’evento) vengono respinte perché:
- La prevedibilità è “evidente” data la configurazione del percorso (curva, velocità, via di fuga).
- La colpa è integrata dall’omessa verifica delle prescrizioni organizzative, non da una generica imprudenza.
- Non rileva l’eventuale responsabilità primaria di altri (pilota o organizzatori): la cooperazione colposa permette l’addebito concorrente.
La motivazione è dettagliata e logica, rispettando i canoni di cui all’art. 606 c.p.p. (vizi di motivazione), e conferma l’impianto dei giudici di merito.
Inevitabilmente, siccome parliamo della Corte Suprema di Cassazione, le conseguenze sono che questa sentenza rafforza il principio di responsabilità dei garanti in eventi sportivi ad alto rischio, imponendo verifiche “sostanziali” e non meramente formali.
Per gli organizzatori di rally:
- Maggiore attenzione su posizioni di garanzia per figure come il DAP, con possibili estensioni a direttori di gara o commissari.
- Necessità di protocolli più stringenti per delimitazioni e controlli pre-gara, considerando il pubblico “non esperto”.
- Impatto su assicurazioni e regolamenti federativi: potrebbe spingere Aci a rivedere norme su sicurezza, con sanzioni penali come deterrente.
Secondo diversi giuristi, sul piano dottrinale, questa sentenza conferma l’evoluzione della cooperazione colposa verso una maggiore tutela dell’incolumità pubblica, bilanciando libertà sportiva con prevenzione rischi. In un contesto di crescente giurisprudenza su infortuni (es. casi di MotoGP o Formula 1), sottolinea che omissioni in catene causali complesse non esonerano da responsabilità.









